Circolare n.5 – Nuove modalità richiesta Assegni Nucleo Familiare

Facendo seguito alla Circolare Inps n.45 del 22/03/2019, a far data dal 01 Aprile 2019 TUTTE LE RICHIESTE DI ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE dovranno essere presentate direttamente all’Inps esclusivamente in “modalità telematica”.

I dipendenti interessati potranno effettuare la richiesta:
* via Web, tramite il servizio on-line, accessibile dal sito www.inps.it, utilizzando le proprie credenziali;
* tramite Patronati, attraverso i servizi telematici da loro offerti.
Al cittadino richiedente saranno inviati esclusivamente gli eventuali provvedimenti di reiezione.

Le domande già presentate entro il 31 marzo 2019 resteranno valide fino al 30 Giugno 2019, oltre tale data, le domande di rinnovo DOVRANNO essere presentate con la modalità sopra indicata.

Eventuali richieste di “arretrati” dal 01/04/2019 dovranno essere anch’esse effettuate in modalità telematica.

Al fine di semplificare le operazioni di ricevimento di tali domande (che l’azienda potrà prelevare dal Cassetto Previdenziale Inps in apposita sezione), è consigliabile (non obbligatorio), consegnare copia della domanda presentata al datore di lavoro in modo che, possa più facilmente verificare l’autorizzazione da parte dell’Inps e procedere con l’erogazione degli Assegni.
Fino a quando l’Inps non metterà a disposizione su tale Cassetto Previdenziale l’autorizzazione all’erogazione, il datore di lavoro NON potrà procedere con il pagamento in busta paga.

Nei casi previsti, ove sia necessaria l’autorizzazione preventiva all’erogazione di assegni familiari (divorziati/separati, vedovi/e etc…), il lavoratore dovrà comunque presentare la domanda di autorizzazione in modalità telematica “Autorizzazione Anf”, corredata della documentazione necessaria indicata, ed in caso di accoglimento, dal 01 Aprile 2019, l’Inps NON rilascerà più il provvedimento di autorizzazione (modello ANF43) ma direttamente il modello Assegni Nucleo Familiare autorizzato (ANF/DIP).
In caso di rigetto della domanda, al richiedente sarà trasmesso il modello ANF58 con le motivazioni di rigetto annesse).

Circolare n.4 – Decreto Dignità

Nella tarda serata del 02/07/2018 è stato approvato il Nuovo Decreto Lavoro che dovrà essere convertito il Legge entro 60 (sessanta) giorni da oggi ma diventerà operativo dalla Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (si presume domani o dopo domani).

Tra le novità introdotte sono importanti le seguenti:

CONTRATTI A TERMINE (art.1)

Nei contratti a termine la durata massima passa da 36 a 24 mesi
Aumento dei costi dello 0,5% (prima era 1,4% in più del tempo indeterminato ora passa al 1.9%)
Il contratto a termine può essere stipulato senza causali fino a 12 mesi, la durata scende a 24 mesi rispetto agli attuali 36 mesi.
Il rinnovo deve essere giustificato da ragioni temporanee ed oggettive, estranee all’ordinaria attività del datore di lavoro, nonché sostitutive; oppure connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria; o relative a lavorazioni e a picchi di attività stagionali.
Le proroghe scendono da 5 a 4

Le nuove disposizioni si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato di nuova sottoscrizione, e nei casi di rinnovo dei contratti in corso all’entrata in vigore del decreto

Ulteriore Novità, per le aziende con più di 50 dipendenti sul territorio Nazionale, in caso di Licenziamento “Illegittimo” il contributo “risarcitorio passa da un minimo di 6 mensilità ad un max di 36 mensilità (prima erano 4-24)

Circolare n.3 – Privacy

Firenze, 15/05/2018

A TUTTI I CLIENTI

Si fa memoria che il data 25 Maggio 2018 entrerà in vigore la nuova Normativa Europea sulla Privacy.

La normativa UE 2016/279 in materia di protezione dei dati personali prevede degli adempimenti “individuali” da effettuare caso per caso, e pertanto non standardizzabili.

Tali adempimenti sono necessari per tutelare i dati personali, i dati recepiti attraverso proprie piattaforme telematiche (sito internet, e-commerce etc…) devono essere criptati e devono poter, a richiesta dell’interessato, essere cancellati immediatamente.

Invito tutti a prendere contatto con chi Vi ha seguito fino ad oggi sulla normativa per l’adeguamento.

Attenzione alle truffe, mi è giunta voce che ci sono persone che si “improvvisano” esperti ma estorcono denaro con adempimenti o software inutile

per info: http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home

Stefano Rag. Benvenuti  – Dott.ssa Alice Panichi

Circolare n.2 – Divieto pagamento in contanti stipendi ed acconti

Il Governo ha approvato nella Legge di Bilancio 2018 il divieto di pagamento degli stipendi in contanti, per combattere gli abusi contro i lavoratori, e l’obbligo di pagamento delle retribuzioni tramite bonifico bancario o postale, accredito in c/c o assegno al lavoratore.

Ciò vale anche per eventuali acconti chiesti al datore di lavoro, NON potranno più essere concessi in contanti.

Le sanzioni per chi viola il divieto vanno da 1.000 a 5.000 euro

Si precisa al comma 912 che la firma della busta paga non costituisce prova del pagamento dello stipendio bensì esclusivamente l’avvenuta ricezione della busta paga cartacea.

La Normativa valida dal 1 luglio 2018 anche per contratti a termine, part-time, lavoro a chiamata, escluso lavoro domestico

Circolare n.1 – Mancato Versamento Contributi Inps dal 2018 Reato Penale

Mancato versamento contributi INPS dal 2018 è un reato penale punito dalla legge con sanzioni civili, penali fino alla reclusione per appropriazione indebita, e amministrative che, variano a seconda della gravità dell’illecito commesso dai soggetti obbligati al versamento del contributi come le aziende, SRL, datori di lavoro, commercianti e artigiani, lavoratori autonomi che fruiscono di collaboratori o dipendenti e nei confronti di committenti con lavoratori iscritti alla gestione separata.

L’omesso o ritardato versamento dei contributi e le ritenute previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni, è considerata come una vera e propria omissione contributiva o evasione contributiva a seconda appunto della gravità e della situazione che ha generato l’illecito.

Omesso versamento contributi INPS 2018: cosa fare?

Il mancato versamento contributi INPS da parte del datore di lavoro delle ritenute previdenziali operate sugli stipendi dei propri dipendenti, è un reato penale punito con una sanzione che prevede la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 1.032,00 euro.

Pertanto, il datore che omette il versamento delle ritenute entro il termine del sedicesimo giorno del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi, può rimediare pagando una sanzione civile ridotta in caso di ravvedimento spontaneo e pagamento di quanto dovuto prima che venga accertata la violazione, oppure, una volta accertata l’omissione, di pagare la somma indicata nella diffida tramite anche la rateizzazione avviso bonario per mancato versamento contributi e trattenute sugli stipendi, così dai evitare il processo penale e l’eventuale condanna se il pagamento non viene effettuato entro 3 mesi dalla notifica di diffida.

Mancato versamento contributi cosa deve fare il datore di lavoro: Il datore di lavoro in difficoltà economiche a causa per esempio di una crisi di liquidità temporanea dell’impresa, non può essere giustificato in caso di mancato versamento contributi INPS obbligatori ma può ottenere una riduzione delle sanzioni civili. La riduzione delle sanzioni civili, può essere concessa, infatti, solo se il debito è rilevabile da denunce e registrazioni obbligatorie, mentre nell’ipotesi di evasione contributiva la riduzione può essere concessa solo nel caso di denuncia spontanea entro i 12 mesi, con versamento del debito o richiesta di rateazione entro i 30 giorni successivi alla denuncia.

Mancato versamento contributi cosa deve fare il lavoratore, dipendente o collaboratore: In caso di mancato versamento contributi INPS il lavoratore, deve informare immediatamente l’INPS che di concerto con l’Agenzia delle Entrate provvederà ad effettuare la verifica dei versamenti del datore di lavoro, in base alle denunce Uniemens obbligatorie per imprese, aziende, società ecc.

Mancato versamento contributi INPS reato penale: quando?

Il mancato versamento contributi INPS è un reato penale punito dalla legge con sanzioni diverse, anche in termini di misura percentuale, a seconda del tipo di violazione contributiva commessa nei confronti degli enti previdenziali quali l’INPS, INAIL, ex Enpals, ex Inpdap, Enasarco ecc., ovvero, in caso di omissioni e ritardati pagamenti dei contributi e ritenute previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni. Tali sanzioni, sono applicate ai sensi dell’articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede 3 tipi di sanzioni: civili, penali ed amministrative, in base alla gravità della violazione commessa e sono applicabili automaticamente nel momento in cui si verifica l’inadempimento da parte dei datori di lavoro, dei committenti in gestione separata, dei commercianti e artigiani, professionisti e autonomi che utilizzano collaboratori e dipendenti, ecc.

Innanzitutto, è necessario distinguere i diversi reati contributivi che si possono verificare, si parla infatti di:

1) Mancato pagamento contributi INPS reato penale: Evasione contributiva quando l’inadempienza nel versamento dei contributi/premi riguarda la mancata presentazione del modello di denuncia contributi obbligatoria o di denunce non veritiere. Tali comportamenti, secondo la normativa vigente identificano nel comportamento del datore di lavoro e quindi dell’obbligato, la specifica intenzione e consapevolezza di non voler versare i contributi/premi.

Per cui s’intende evasione contributiva qualora si verifichino i seguenti comportamenti:

  • mancata iscrizione
  • mancata iscrizione sui libri aziendali di uno o più dipendenti
  • registrazione della retribuzione non veritiera
  • omissioni modello denuncia contributi Uniemens obbligatori

Per il mancato versamento dei contributi INPS sono previste delle sanzioni per il datore di lavoro reo del mancato versamento contributi INPS che è un reato penale di evasione contributiva, punito con una sanzione civile pari al 30%, la cui somma totale non può superare del 60% l’importo della stessa contribuzione non versata entro la scadenza di legge. Qualora però, il datore di lavoro provvede a denunciare spontaneamente il mancato versamento contributi prima che avvenga la relativa contestazione o richiesta da parte dell’Ente e, comunque, non oltre i 12 mesi dalla scadenza del debito contributivo versando quanto dovuto entro i 30 giorni successivi a quello della denuncia spontanea, la sanzione civile sarà uguale a quella prevista per i reati di omissione.

Pertanto il reato “penale” scatta se vi è omessa denuncia; siccome gli Uniemens li inoltro io, a prescindere che il datore di lavoro paghi o meno il modello F24, l’omessa denuncia NON vi scatterà (ecco perchè consiglio sempre e comunque di inviare i modelli Uniemens, da una parte è vero che evidenziamo un debito verso l’Inps ma dall’altro evitiamo cose ben più gravi)

2) Mancato pagamento contributi INPS reato di Omissione contributiva: si intende il mancato versamento contributi obbligatori o il versamento effettuato in ritardo, quindi oltre i termini fissati dalla legge, la cui somma é rilevabile dalle denunce obbligatorie regolarmente effettuate dai datori di lavoro.

In caso di mancato pagamento contributi, il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una sanzione civile, pari al 5,75% in ragione d’anno = tasso di interesse dello 0,25% maggiorato di 5,5 punti, dopodiché raggiunto il tetto massimo delle sanzioni civili, senza che vi sia stato il totale pagamento delle somme dovute, sul debito contributivo maturano anche gli interessi di mora al tasso determinato con Decreto del Ministero delle finanze.

Si ricorda che sia l’omissione che l’evasione contributiva possono diventare reato penale, solo quando il modello denuncia Uniemens obbligatori viene chiuso con saldo a debito non pagato mentre non si trasforma in reato penale se il datore di lavoro provvede al pagamento della sanzione civile entro 3 mesi dalla contestazione da parte dell’ente previdenziale.

Contributi non versati: avviso bonario e diffida

Nel momento in cui, vi è un mancato versamento contributi INPS obbligatori con Uniemens insoluti, l’INPS provvede ad emettere una diffida mancato versamento contributi chiamata notifica di accertamento di reato, che va spedita al titolare o legale rappresentante, poiché penalmente responsabile in caso di ulteriore inadempienza.
Nella diffida, vi è l’avviso bonario in cui è indicata la somma che il datore di lavoro deve pagare per regolarizzare la sua posizione di inadempienza nei confronti dell’INPS e il termini massimo entro il quale deve avvenire il versamento, ovvero, entro 3 mesi dalla data di notifica.

L’avviso bonario INPS mancato pagamento contributi previdenziali obbligatori, consente pertanto, di regolarizzare la violazione anche chiedendo la rateizzazione avviso bonario INPS mancato versamento contributi, prima che l’omissione venga iscritta a ruolo con la conseguente emissione della relativa cartella esattoriale con la conseguenza, in caso del persistere del debito INPS alla segnalazione all’Autorità Giudiziaria, e la commutazione del reato in evasione contributiva punibile con la sanzione penale fino a tre anni e con una multa fino a 1.032,00 euro.

Contributi gestione separata:

Secondo la circolare INPS n. 71 del 4 maggio 2011, l’omesso versamento dei contributi gestione separata e delle ritenute previdenziali e assistenziali operate, diventano reato penale se non vengono versate dai committenti sui compensi dei:

  • lavoratori a progetto
  • collaboratori co.co.co certificati
  • lavoratori iscritti alla Gestione Separata INPS

Nello specifico, nel caso di committenti che non versano i contributi alla Gestione separata, l’INPS attiva un procedimento di accertamento dell’omissione tramite diffida e avviso bonario, intimando pertanto ad effettuare il pagamento di quanto dovuto entro 3 mesi dalla notifica. Se il pagamento avviene entro il termine indicato, il reato di omissione non si traduce in reato penale di evasione contributiva ma viene comunque effettuata la denuncia di reato all’Autorità Giudiziaria.

Si ricorda che, tale normativa trova applicazione esclusivamente ai committenti che si avvalgono delle prestazioni lavorative effettuate dai soggetti appartenenti a tutte le categorie indicate dall’art. 50, comma 1, lett. c-bis) TUIR. Si tratta, complessivamente, dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche resa nella modalità a progetto, aventi ad oggetto la prestazione di attività lavorativa svolta senza vincolo di subordinazione.

Artigiani e commercianti:

Il pagamento dei contributi INPS è obbligatorio per tutti i contribuenti titolari e non titolari di Partita IVA, artigiani e commercianti, sia per se stessi che per per altre persone che lavorano all’interno dell’impresa familiare o coniugale.

I contribuenti devono quindi versare 4 rate trimestrali entro i termini fissati dalla legge, ovvero, 16 maggio, 16 agosto, 16 novembre e 16 febbraio. Il mancato versamento contributi INPS artigiani e commercianti, in ritardo o in misura anche insufficiente, è sanzionato con somme aggiuntive.

Qualora il mancato pagamento contributi artigiani e commercianti non sia stato ancora accertato dall’INPS, allora tale violazione può essere regolarizzata applicando una sanzione pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato del 5,5% mentre la sanzione prevista per omessa indicazione del codice fiscale sul modello f24 è punita con una multa da 103 a 2.065 euro, l’omissione invece circa i dati di identificazione di che esegue versamento, è punita con una sanzione da 103 a 516 euro.